CONTO ENERGIA
 

 

E' stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.02.07 il nuovo Decreto CONTO ENERGIA (scarica qui il testo completo). Vi proponiamo un prospetto informativo strutturato a domande-risposte sul Conto Energia, per semplificare e comprendere i contenuti principali.

Cos'è il Conto Energia?
Il Conto Energia è un incentivo per l'installazione degli impianti fotovoltaici grid-connected (connessi alla rete). Prevede la remunerazione incentivante dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato e l'azzeramento parziale o totale della bolletta elettrica (se in regime di scambio sul posto) oppure il ripago dell'energia ceduta alla rete. Pertanto un DOPPIO VANTAGGIO.

Quale incentivo e per quanto tempo?
Gli impianti incentivati sono quelli entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento dell'AEEG promulgato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e il 31 Dicembre 2008.
La tariffa incentivante varia in funzione della classe di potenza dell'impianto e della tipologia di impianto in base alla seguente tabella:

Taglia di potenza dell'impianto
Impianti non integrati (€/kWh prodotto)
Impianti parzialmente integrati (€/kWh prodotto)
Impianti integrati (€/kWh prodotto)
1 kW<P<3 kW
0,392
0,431
0,480
3 kW<P<20 kW
0,372
0,412
0,451
P>20kW
0,353
0,492
0,431

Queste tariffe incentivanti sono valide per vent'anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e sono costanti in moneta corrente in tutto il periodo di vent'anni.

Quali sono gli impianti non integrati architettonicamente?

Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla superficie su cui sono installati, ad esclusione di quelli parzialmente integrati.

Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota pari alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra perimetrale; in caso contrario risultano non integrati.
Sono inoltre quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario.

Quali sono gli impianti con integrazione architettonica?
- Quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di copertura o rivestimento tetti o facciate, aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica.
- Quando la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie è costituita da moduli fotovoltaici.
- Quando i moduli sostituiscono il materiale trasparente o semi-trasparente atto a permettere l'illuminamento naturale interno agli edifici.
- Quando i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche.
- Quando i moduli costituiscono la parte esposta al sole della superficie riflettente di elementi di illuminazione.
- Quando i sistemi frangisole sono costituiti da moduli fotovoltaici.
- Quando gli elementi di rivestimento e copertura di parapetti sono sostituiti da moduli.
- Quando le superfici vetrate delle finestre sono costituite da moduli.
- Quando i moduli costituiscono elementi strutturali di persiane.
- Quando i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie delle tipologie precedentemente descritte.

E' possibile un incremento di queste tariffe?

C'è la possibilità di incrementare del 5% le tariffe sopra citate, quando gli impianti ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti di potenza maggiore di 3kW e non integrati i cui soggetti responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio
b) impianti per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie
c) impianti integrati in sostituzione di coperture in eternit o coperture contenenti amianto
d) impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione inferiore a
5000 abitanti

In aggiunta alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:
- accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l'energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l'energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua;
- cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG.

Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW si diventa produttori di energia, che verrà pagata a prezzo AEEG.

E' riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?
Il nuovo Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia. Il presupposto è che si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto.

Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio con l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e che dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto effettui gli interventi indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. (Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di certificazione energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica di cui sopra è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.)
A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.

Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto.

Il premio viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti operanti in regime di scambio sul posto se installati in edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i quali attestino un indice di prestazione energetica dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005.

Chi può ricevere il contributo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico, che altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto.

Quali impianti possono essere incentivati?
Gli impianti che entrano in esercizio nel periodo tra l'emanazione del provvedimento dell'AEEG promulgato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e il 31 Dicembre 2008. Non sono incentivati gli impianti stand-alone (ad isola energetica).

La potenza minima dell'impianto deve essere pari a 1 kW; non ci sono più limiti massimi.

Gli impianti esistenti possono essere incentivati?
Sì, possono essere incentivati gli impianti entrati in esercizio tra il 01.10.2005 e la data della prossima delibera dell'AEEG sul Conto Energia, purchè non abbiano già beneficiato dei precedenti Conto Energia; in tal caso la domanda per l'incentivo dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla delibera dell'AEEG.

E' necessario presentare una domanda preventiva per accedere all'incentivo, attendendone l'esito spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti del Conto Energia 2007: non più richieste preventive, con tempi ed esiti incerti, ma la possibilità di realizzare l'impianto subito dopo l'autorizzazione amministrativa locale (DIA, ….) e con l'accesso automatico all'incentivo. E' essenziale però avvalersi di aziende ed installatori dalla comprovate capacità professionali, poiché l'iter di accesso all'incentivo è posteriore alla realizzazione dell'impianto, e se la procedura e l'impianto non rispondessero alla normativa, si perde la possibilità di ottenere il Conto Energia.

Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:
1. Si acquisisce autorizzazione amministrativa locale; usualmente è sufficiente una DIA (Denuncia Inizio Attività); se c'è la presenza di vincoli paesaggistici, ambientali, etc., l'iter autorizzativo risulta più articolato. Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree agricole, senza dover modificare la destinazione d'uso del terreno.
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW)
3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore di rete che ne curerà l'allaccio alla rete elettrica
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE comunica la tariffa incentivante.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda di concessione della tariffa incentivante?

I documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del Decreto:

1. documentazione finale di progetto dell'impianto firmato da un professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale che comprende elaborati grafici di dettaglio e almeno cinque fotografie dell'impianto
2. scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto (potenza nominale, tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione, ecc…)
3. elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei convertitori
4. certificato di collaudo dell'impianto
5. dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile
6. copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (se necessario)

Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L'incentivo viene erogato dal GSE. L'ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto (misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Attraverso il provvedimento emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto l'AEEG definirà le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Che componenti si possono usare per realizzare l'impianto fotovoltaico?
Si possono usare moduli fotovoltaici ed inverter con le caratteristiche tecniche definite negli allegati. I componenti devono essere nuovi, non usati in altri impianti.

Come si integra l'impianto fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico l'ente di distribuzione installa un nuovo contatore all'uscita dell'inverter. Quindi tutta l'energia prodotta dall'impianto verrà conteggiata e usufruirà del Conto Energia. L'energia prodotta dall'impianto verrà inserita nella rete domestica ed usata fino ad esaurimento, nel caso l'abitazione necessiti di più energia essa verrà prelevata direttamente dalla rete di distribuzione. Questo sistema permette un doppio vantaggio: una detrazione dalla bolletta di tutti i kWh prodotti dall'impianto e una monetizzazione di tutta l'energia prodotta dall'impianto.

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo Decreto è di 1200MW. Verranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi dalla data del raggiungimento dei 1200MW, resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite sarà elevato a ventiquattro mesi se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico. Inoltre entro sei mesi dalla data di raggiungimento dei 1200MW saranno determinate le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 3000MW entro il 2016. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano l'aumento di efficienza di conversione dei componenti e degli impianti è ammessa ad ottenere l'incentivo una potenza aggiuntiva di 100MW.

E' possibile vendere un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra assieme all'immobile acquisisce l'impianto col relativo contratto ventennale di incentivo, beneficiandone per il residuo periodo di diritto.

Dove si possono installare gli impianti fotovoltaici?
Possono essere installati ovunque (compatibilmente con le norme urbanistiche/paesaggistiche): sulle coperture degli edifici, a terra, ad integrazione architettonica, in arredo urbano, in facciate, frangisole, lucernari, pensiline… etc.

Chi pagherà gli incentivi fotovoltaici?
I soldi per pagare l'incentivo provengono da un fondo per le energie rinnovabili finanziato da una componente specifica presente nelle bollette dell'energia elettrica (CIP6). È una componente che già da alcuni anni viene pagata nelle bollette per le fonti rinnovabili ed assimilate e che finalmente avrà una destinazione coerente col prelievo. Quindi non ci saranno aumenti nelle bollette per pagare il Conto Energia visto che non è l'ENEL a finanziare questo tipo di incentivo.

Varierà l'incentivo per gli impianti attivati nei prossimi anni?
Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 Dicembre 2008 le tariffe non diminuiranno e saranno quelle descritte sopra. Per le gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Con cadenza biennale a partire dal 2009 verranno comunque emanati nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti

L'incentivo in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con: incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento; certificati verdi; titoli di efficienza energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è prevista la cumulabilità.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia.

Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.

 

Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a..

Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.

Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

Usufruendo delle tariffe del “conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?
In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto), la valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e l’eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).

Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.

Che differenza c’è tra mercato vincolato e mercato libero?
Il mercato vincolato comprende tutti i clienti che possono stipulare contratti di fornitura elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale in cui detto cliente è localizzato.
Diversamente, fanno parte del mercato libero i clienti che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, senza dipendere dal distributore alla cui rete elettrica sono allacciati. Dal 1° luglio 2004 è idoneo qualsiasi cliente diverso dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1° luglio 2007 anche i clienti domestici potranno accedere al mercato libero.

Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.

Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.

Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.

L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
Si.

Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati.
Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia (www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society

Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.

REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE

Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
Si.

Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.

REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio 2007.

E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).

E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
-per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.

E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale

E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi?
La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.

Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.

Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.


MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
- Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
- Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui l’impianto è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
-Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.

Cosa si intende per “codice con il quale è identificato l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure”?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
I principali gestori di rete locali hanno garantito la disponibilità ad utilizzare il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT 123 E 12345678 K
costituito da:
-codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
-codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore -assegnato da Terna a ciascun distributore
-codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ´E´ per ENERGIA ELETTRICA
-codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
-chiave di controllo: opzionale.

Come vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del gestore di rete locale o di altro soggetto abilitato/incaricato per il servizio di misura, sarà lo stesso a comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si occupi direttamente del servizio di misura, le letture saranno comunicate attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite a valle della comunicazione

Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).

In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.

Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.

È possibile la cessione del credito?
Si.

Come deve essere comunicata l’eventuale cessione del credito?
La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo ufficiale giudiziario.

Quali requisiti deve avere l’atto di cessione del credito?
La procedura prevede che l’atto di cessione dei crediti (ed eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile all’incasso, presenti:
-a firma autenticata ;
-nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore devono essere dimostrati attraverso certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni dall’atto di significazione);
notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario

Vi sono altre modalità operative per attivare la cessione del credito?
La comunicazione di cessione del credito può avvenire mediante una procedura semplificata nel caso in cui il soggetto cessionario sia un primario Istituto bancario che abbia sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.

Cosa si intende per “informazioni sui pagamenti” evidenziata nella scheda anagrafica?
Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile decide di ricevere le informazioni relative ai pagamenti effettuati.
La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica e può essere:
- WEB: il soggetto responsabile accedendo al portale vede i dettagli relativi al pagamento (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie)
- POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile viene recapitato un avviso di pagamento cartaceo che riporta tutte le informazioni relative al pagamento.

Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà prevista in futuro l’attivazione di tale procedura.

Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.

ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:

-vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:
attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
attraverso la Borsa elettrica;
-vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato;
-usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato.

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni a. e b..

Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.

Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe di vendita?
La cessione in rete dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata come “Comma 30.1 a)”) e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può optare per un prezzo unico all’atto della stipula della convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi minimi:
-da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh;
-da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 €/MWh;
-da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 €/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti all’anno 2007, sono aggiornati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell’anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.

ASPETTI FISCALI

Il contributo è soggetto ad IVA?
No.

Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi

 


ALCUNI ESEMPI DI IMPIANTI - VALUTAZIONE ECONOMICA
Presupposti:

- stima producibilità annua per KW di impianto fotovoltaico:
nord Italia: 1100 KWh;
centro Italia: 1300 KWh;
sud Italia: 1500 KWh;
- consumo dell'utenza pari all'energia prodotta;
- 0,16 €/KWh: stima del costo in acquisto, facendo una media tra quelle che sono le diverse tariffe applicate alle utenze residenziali o business.
- tariffa di vendita dell'energia 0,095€/kWh

Le valutazioni economiche sono delle stime indicative.

Per ulteriori informazioni tecniche e/o per ricevere un preventivo, contattateci: info@vpsolar.com

Esempio 1: Impianto da 3 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,40 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,44 €/kWh
impianti integrati: 0,49 €/kWh

Tipologia impianto

Producibilità annua KWh

Guadagno Conto Energia annuo

Risparmio autoconsumo annuo

Totale beneficio annuo

Stima costo impianto (IVA esclusa)

Tempo di ritorno investimento

Rendimento lordo annuo

Guadagno in 20 anni

Nord

Non integrato

3.300

€ 1.320

€ 528

€ 1.848

€ 18.000

9,7 anni
10%
€ 18.960

Parzialmente integrato

3.300

€ 1.452

€ 528

€ 1.980

€ 18.000

9,1 anni
11%
€ 21.600

Integrato

3.300

€ 1.617

€ 528

€ 2.145

€ 18.000
8,4 anni
12%
€ 24.900
Centro
Non integrato
3.900
€ 1.560
€ 624
€ 2.184
€ 18.000
8,2 anni
12%
€ 25.680
Parzialmente integrato
3.900
€ 1.716
€ 624
€ 2.340
€ 18.000
7,7 anni
13%
€ 28.800
Integrato
3.900
€ 1.911
€ 624
€ 2.535
€ 18.000
7,1 anni
14%
€ 32.700
Sud
Non integrato
4.500
€ 1.800
€ 720
€ 2.520
€ 18.000
7,1 anni
14%
€ 32.400
Parzialmente integrato
4.500
€ 1.980
€ 720
€ 2.700
€ 18.000
6,7 anni
15%
€ 36.000
Integrato
4.500
€ 2.205
€ 720
€ 2.925
€ 18.000
6,1 anni
16%
€ 40.500


Esempio 2: Impianto da 5 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,38 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,42 €/kWh
impianti integrati: 0,46 €/kWh

Tipologia impianto

Producibilità annua KWh

Guadagno Conto Energia annuo

Risparmio autoconsumo annuo

Totale beneficio annuo

Stima costo impianto (IVA esclusa)

Tempo di ritorno investimento

Rendimento lordo annuo

Guadagno in 20 anni

Nord

Non integrato

5.500

€ 2.090
€ 880
€ 2.970
€ 29.000
9,7 anni
10%
€ 30.400

Parzialmente integrato

5.500

€ 2.310
€ 880
€ 3.190
€ 29.000
9,1 anni
11%
€ 34.800

Integrato

5.500

€ 2.530
€ 880
€ 3.410
€ 29.000
8,5 anni
12%
€ 39.200
Centro
Non integrato
6.500
€ 2.470
€ 1.040
€ 3.510
€ 29.000
8,3 anni
12%
€ 41.200
Parzialmente integrato
6.500
€ 2.730
€ 1.040
€ 3.770
€ 29.000
7,7 anni
13%
€ 46.400
Integrato
6.500
€ 2.990
€ 1.040
€ 4.030
€ 29.000
7,2 anni
14%
€ 51.600
Sud
Non integrato
7.500
€ 2.850
€ 1.200
€ 4.050
€ 29.000
7,2 anni
14%
€ 52.000
Parzialmente integrato
7.500
€ 3.150
€ 1.200
€ 4.350
€ 29.000
6,7 anni
15%
€ 58.000
Integrato
7.500
€ 3.450
€ 1.200
€ 4.650
€ 29.000
6,2 anni
16%
€ 64.000


Esempio 3: Impianto da 20 KW

Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,38 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,42 €/kWh
impianti integrati: 0,46 €/kWh

Tipologia impianto

Producibilità annua KWh

Guadagno Conto Energia annuo

Risparmio autoconsumo annuo

Totale beneficio annuo

Stima costo impianto (IVA esclusa)

Tempo di ritorno investimento

Rendimento lordo annuo

Guadagno in 20 anni

Nord

Non integrato

22.000
€ 8.360
€ 3.520
€ 11.880
€ 114.000
9,6 anni
10%
€ 123.600

Parzialmente integrato

22.000
€ 9.240
€ 3.520
€ 12.760
€ 114.000
8,9 anni
11%
€ 142.200

Integrato

22.000
€ 10.120
€ 3.520
€ 13.640
€ 114.000
8,4 anni
12%
€ 158.800
Centro
Non integrato
26.000
€ 9.880
€ 4.160
€ 14.040
€ 114.000
8,1 anni
12%
€ 166.800
Parzialmente integrato
26.000
€ 10.920
€ 4.160
€ 15.080
€ 114.000
7,6 anni
13%
€ 187.600
Integrato
26.000
€ 11.960
€ 4.160
€ 16.120
€ 114.000
7,1 anni
14%
€ 208.400
Sud
Non integrato
30.000
€ 11.400
€ 4.800
€ 16.200
€ 114.000
7 anni
14%
€ 210.000
Parzialmente integrato
30.000
€ 12.600
€ 4.800
€ 17.400
€ 114.000
6,5 anni
15%
€ 234.000
Integrato
30.000
€ 13.800
€ 4.800
€ 18.600
€ 114.000
6,1 anni
16%
€ 258.000

Esempio 4: Impianto da 50 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,36 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,40 €/kWh
impianti integrati: 0,44 €/kWh

Tipologia impianto

Producibilità annua KWh

Guadagno Conto Energia annuo

Vendita di energia elettrica

Totale beneficio annuo

Stima costo impianto (IVA esclusa)

Tempo di ritorno investimento

Rendimento lordo annuo

Guadagno in 20 anni

Nord

Non integrato

55.000
€ 19.800
€ 5.225
€ 25.025
€ 280.000
11,2 anni
9%
€ 220.500

Parzialmente integrato

55.000
€ 22.000
€ 5.225
€ 27.225
€ 280.000
10,3 anni
10%
€ 264.500

Integrato

55.000
€ 24.200
€ 5.225
€ 29.425
€ 280.000
9,5 anni
11%
€ 308.500
Centro
Non integrato
65.000
€ 23.400
€ 6.175
€ 29.575
€ 280.000
9,5 anni
11%
€ 311.500
Parzialmente integrato
65.000
€ 26.000
€ 6.175
€ 32.175
€ 280.000
8,7 anni
11%
€ 363.500
Integrato
65.000
€ 28.600
€ 6.175
€ 34.775
€ 280.000
8 anni
12%
€ 415.500
Sud
Non integrato
75.000
€ 27.000
€ 7.125
€ 34.125
€ 280.000
8,2 anni
12%
€ 402.500
Parzialmente integrato
75.000
€ 30.000
€ 7.125
€ 37.125
€ 280.000
7,5 anni
13%
€ 462.500
Integrato
75.000
€ 33.000
€ 7.125
€ 40.125
€ 280.000
7 anni
14%
€ 522.500