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E'
stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.02.07 il nuovo
Decreto CONTO ENERGIA (scarica qui
il testo completo). Vi proponiamo un prospetto informativo strutturato
a domande-risposte sul Conto Energia, per semplificare e comprendere
i contenuti principali.
Cos'è il Conto Energia?
Il Conto Energia è un incentivo per l'installazione degli
impianti fotovoltaici grid-connected (connessi alla rete). Prevede
la remunerazione incentivante dell'energia prodotta dall'impianto
fotovoltaico installato e l'azzeramento parziale o totale della
bolletta elettrica (se in regime di scambio sul posto) oppure il
ripago dell'energia ceduta alla rete. Pertanto un DOPPIO VANTAGGIO.
Quale incentivo e per quanto tempo?
Gli impianti incentivati sono quelli entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra l'emanazione del provvedimento dell'AEEG promulgato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto
e il 31 Dicembre 2008.
La tariffa incentivante varia in funzione della classe di potenza
dell'impianto e della tipologia di impianto in base alla seguente
tabella:
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Taglia
di potenza dell'impianto
|
Impianti
non integrati (€/kWh prodotto)
|
Impianti
parzialmente integrati (€/kWh prodotto)
|
Impianti
integrati (€/kWh prodotto)
|
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1
kW<P<3 kW
|
0,392
|
0,431
|
0,480
|
|
3
kW<P<20 kW
|
0,372
|
0,412
|
0,451
|
|
P>20kW
|
0,353
|
0,492
|
0,431
|
Queste
tariffe incentivanti sono valide per vent'anni dalla data di entrata
in esercizio dell'impianto e sono costanti in moneta corrente in
tutto il periodo di vent'anni.
Quali sono gli impianti non integrati architettonicamente?
Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare
alla superficie su cui sono installati, ad esclusione di quelli
parzialmente integrati.
Quali sono gli impianti parzialmente integrati architettonicamente?
Quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota
pari alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza
della balaustra perimetrale; in caso contrario risultano non integrati.
Sono inoltre quelli realizzati in modo complanare alle superfici
su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti)
o agli elementi di arredo urbano e viario.
Quali sono gli impianti con integrazione architettonica?
- Quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di copertura
o rivestimento tetti o facciate, aventi la medesima inclinazione
e funzionalità architettonica.
- Quando la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
è costituita da moduli fotovoltaici.
- Quando i moduli sostituiscono il materiale trasparente o semi-trasparente
atto a permettere l'illuminamento naturale interno agli edifici.
- Quando i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti
delle barriere acustiche.
- Quando i moduli costituiscono la parte esposta al sole della superficie
riflettente di elementi di illuminazione.
- Quando i sistemi frangisole sono costituiti da moduli fotovoltaici.
- Quando gli elementi di rivestimento e copertura di parapetti sono
sostituiti da moduli.
- Quando le superfici vetrate delle finestre sono costituite da
moduli.
- Quando i moduli costituiscono elementi strutturali di persiane.
- Quando i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura
aderente alla superficie delle tipologie precedentemente descritte.
E' possibile un incremento di queste tariffe?
C'è la possibilità di incrementare del 5% le tariffe
sopra citate, quando gli impianti ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti di potenza maggiore di 3kW e non integrati i cui soggetti
responsabili acquisiscono il titolo di autoproduttore, cioè
la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite
impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio
b) impianti per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie
c) impianti integrati in sostituzione di coperture in eternit o
coperture contenenti amianto
d) impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione
inferiore a
5000 abitanti
In
aggiunta alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta,
vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta
alla rete?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano
l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli
impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti
due opzioni:
- accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare
alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi
oppure al contrario nel prelevare dalla rete l'energia necessaria
ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando
i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto
di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa
che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei
tre anni successivi, l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi
o si pagherà l'energia consumata in eccesso rispetto alla
produzione annua;
- cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW si diventa produttori
di energia, che verrà pagata a prezzo AEEG.
E'
riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione
energetica dell'edificio?
Il nuovo Decreto prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati
ad uso efficiente dell'energia. Il presupposto è che si tratti
di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto.
Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia
in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo
all'edificio con l'indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e che dopo la
data di entrata in esercizio dell'impianto effettui gli interventi
indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione
di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio.
(Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di certificazione
energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica
di cui sopra è sostituito dall'attestato di qualificazione
energetica.)
A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto responsabile
trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio chiedendo
il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno
solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione
del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica
prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa
incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero
periodo residuo di diritto.
Il premio viene riconosciuto sempre nella misura del 30% agli impianti
operanti in regime di scambio sul posto se installati in edifici
completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto i quali attestino un indice di prestazione energetica dell'edificio
inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato
C, comma 1, tabella 1, del Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005.
Chi
può ricevere il contributo?
Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende,
enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la
domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione
dell'impianto fotovoltaico, che altri soggetti in possesso dell'autorizzazione
scritta del proprietario ad installare l'impianto.
Quali
impianti possono essere incentivati?
Gli impianti che entrano in esercizio nel periodo tra l'emanazione
del provvedimento dell'AEEG promulgato entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto e il 31 Dicembre 2008. Non sono
incentivati gli impianti stand-alone (ad isola energetica).
La potenza minima dell'impianto deve essere pari a 1 kW; non ci
sono più limiti massimi.
Gli
impianti esistenti possono essere incentivati?
Sì, possono essere incentivati gli impianti entrati in esercizio
tra il 01.10.2005 e la data della prossima delibera dell'AEEG sul
Conto Energia, purchè non abbiano già beneficiato
dei precedenti Conto Energia; in tal caso la domanda per l'incentivo
dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla delibera dell'AEEG.
E'
necessario presentare una domanda preventiva per accedere all'incentivo,
attendendone l'esito spesso negativo come col Conto Energia 2005-2006?
No: questa è una delle principali novità e miglioramenti
del Conto Energia 2007: non più richieste preventive, con
tempi ed esiti incerti, ma la possibilità di realizzare l'impianto
subito dopo l'autorizzazione amministrativa locale (DIA,
.)
e con l'accesso automatico all'incentivo. E' essenziale però
avvalersi di aziende ed installatori dalla comprovate capacità
professionali, poiché l'iter di accesso all'incentivo è
posteriore alla realizzazione dell'impianto, e se la procedura e
l'impianto non rispondessero alla normativa, si perde la possibilità
di ottenere il Conto Energia.
Quali
tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata
in esercizio degli impianti?
La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è
la seguente:
1. Si acquisisce autorizzazione amministrativa locale; usualmente
è sufficiente una DIA (Denuncia Inizio Attività);
se c'è la presenza di vincoli paesaggistici, ambientali,
etc., l'iter autorizzativo risulta più articolato. Gli impianti
fotovoltaici possono essere realizzati in aree agricole, senza dover
modificare la destinazione d'uso del terreno.
2. Si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto
e si richiede allo stesso la connessione alla rete specificando
se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i
soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW)
3. Il gestore di rete comunica il punto di consegna
4. Ad impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori
al gestore di rete che ne curerà l'allaccio alla rete elettrica
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa
incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio
dell'impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE
comunica la tariffa incentivante.
Quali sono i documenti da allegare alla domanda di concessione della
tariffa incentivante?
I documenti da allegare sono specificati nell'allegato 4 del Decreto:
1. documentazione finale di progetto dell'impianto firmato da un
professionista o da un tecnico iscritto all'Albo professionale che
comprende elaborati grafici di dettaglio e almeno cinque fotografie
dell'impianto
2. scheda tecnica che specifica le caratteristiche dell'impianto
(potenza nominale, tensione in corrente continua in ingresso al
gruppo di conversione, ecc
)
3. elenco e caratteristiche dei moduli fotovoltaici e dei convertitori
4. certificato di collaudo dell'impianto
5. dichiarazione dell'atto di notorietà autenticata firmata
dal soggetto responsabile
6. copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (se
necessario)
Chi
erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti
e quando?
L'incentivo viene erogato dal GSE. L'ammontare dovuto al soggetto
responsabile è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto
(misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante
riconosciuta al soggetto responsabile. Attraverso il provvedimento
emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto
l'AEEG definirà le modalità, i tempi e le condizioni
per l'erogazione delle tariffe incentivanti.
Che
componenti si possono usare per realizzare l'impianto fotovoltaico?
Si possono usare moduli fotovoltaici ed inverter con le caratteristiche
tecniche definite negli allegati. I componenti devono essere nuovi,
non usati in altri impianti.
Come
si integra l'impianto fotovoltaico con la rete domestica?
Quando si installa un impianto fotovoltaico l'ente di distribuzione
installa un nuovo contatore all'uscita dell'inverter. Quindi tutta
l'energia prodotta dall'impianto verrà conteggiata e usufruirà
del Conto Energia. L'energia prodotta dall'impianto verrà
inserita nella rete domestica ed usata fino ad esaurimento, nel
caso l'abitazione necessiti di più energia essa verrà
prelevata direttamente dalla rete di distribuzione. Questo sistema
permette un doppio vantaggio: una detrazione dalla bolletta di tutti
i kWh prodotti dall'impianto e una monetizzazione di tutta l'energia
prodotta dall'impianto.
Esiste
un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che
può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo Decreto
è di 1200MW. Verranno però incentivati anche gli impianti
che entreranno in esercizio entro quattordici mesi dalla data del
raggiungimento dei 1200MW, resa nota dal GSE tramite il proprio
sito internet; tale limite sarà elevato a ventiquattro mesi
se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico.
Inoltre entro sei mesi dalla data di raggiungimento dei 1200MW saranno
determinate le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale
di 3000MW entro il 2016. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie
innovative per la conversione fotovoltaica che permettano l'aumento
di efficienza di conversione dei componenti e degli impianti è
ammessa ad ottenere l'incentivo una potenza aggiuntiva di 100MW.
E'
possibile vendere un immobile su cui è in esercizio un impianto
fotovoltaico Conto Energia?
Sì: chi compra assieme all'immobile acquisisce l'impianto
col relativo contratto ventennale di incentivo, beneficiandone per
il residuo periodo di diritto.
Dove
si possono installare gli impianti fotovoltaici?
Possono essere installati ovunque (compatibilmente con le norme
urbanistiche/paesaggistiche): sulle coperture degli edifici, a terra,
ad integrazione architettonica, in arredo urbano, in facciate, frangisole,
lucernari, pensiline
etc.
Chi
pagherà gli incentivi fotovoltaici?
I soldi per pagare l'incentivo provengono da un fondo per le energie
rinnovabili finanziato da una componente specifica presente nelle
bollette dell'energia elettrica (CIP6). È una componente
che già da alcuni anni viene pagata nelle bollette per le
fonti rinnovabili ed assimilate e che finalmente avrà una
destinazione coerente col prelievo. Quindi non ci saranno aumenti
nelle bollette per pagare il Conto Energia visto che non è
l'ENEL a finanziare questo tipo di incentivo.
Varierà
l'incentivo per gli impianti attivati nei prossimi anni?
Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 Dicembre 2008
le tariffe non diminuiranno e saranno quelle descritte sopra. Per
le gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo compreso
tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 la tariffa verrà
decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi
al 2008. Con cadenza biennale a partire dal 2009 verranno comunque
emanati nuovi Decreti per la ridefinizione delle nuove tariffe incentivanti
L'incentivo
in Conto Energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con: incentivi
pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo di investimento;
certificati verdi; titoli di efficienza energetica. Per le scuole
pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è
prevista la cumulabilità.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per
gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di
calore o energia.
Che
cosa sintende per meccanismo dincentivazione in
conto energia?
Mentre
con lespressione incentivazione in conto capitale
si intende lerogazione di un contributo per linvestimento
necessario per la realizzazione di un impianto, con lespressione
conto energia viene indicato un meccanismo di incentivazione
che remunera lenergia elettrica prodotta da un impianto per
un certo numero di anni.
Chi
effettua lerogazione delle tariffe incentivanti?
Lincentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici
GSE S.p.a..
Dove
è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali
sono pubblicati sul sito www.gsel.it.
Per
quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede
al termine del periodo di incentivazione?
Lincentivazione è erogata per venti anni. Al termine
del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti
da:
scambio sul posto dellelettricità per gli impianti
di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
remunerazione dellelettricità consegnata alla rete
per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza
fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
Usufruendo
delle tariffe del conto energia", in quanto tempo si
recupera il capitale investito?
In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno
del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna
tener conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio:
la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente
dalla latitudine del sito dinstallazione e dallorientamento),
il costo per kW dellinvestimento (dipendente dalla taglia
dellimpianto), la valorizzazione dellenergia prodotta
(valore delle tariffe incentivanti e valore dellenergia utilizzata)
e leventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente
dellenergia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui allart.
7 del DM 19 febbraio 2007).
Che
cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata
la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà
installato limpianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso
andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete
dellimpianto ed alleventuale installazione dei contatori
di misura dellenergia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della
fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può
coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà
della rete di distribuzione a cui è allacciata lutenza.
Che
differenza cè tra mercato vincolato e mercato libero?
Il mercato vincolato comprende tutti i clienti che possono stipulare
contratti di fornitura elettrica esclusivamente con il distributore
che esercita il servizio nellarea territoriale in cui detto
cliente è localizzato.
Diversamente, fanno parte del mercato libero i clienti che hanno
la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia che allestero,
senza dipendere dal distributore alla cui rete elettrica sono allacciati.
Dal 1° luglio 2004 è idoneo qualsiasi cliente diverso
dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1° luglio 2007 anche i clienti domestici
potranno accedere al mercato libero.
Che
cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende
il servizio erogato dal distributore locale competente nellambito
territoriale in cui è ubicato limpianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nelloperare un saldo annuo tra lenergia
elettrica immessa in rete dallimpianto medesimo e lenergia
elettrica prelevata dalla rete dallutenza connessa a tale
impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il
punto di immissione e di prelievo dellenergia elettrica scambiata
con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto
i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che
hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili
di potenza nominale non superiore a 20 kW.
Sono
disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio
ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sullammontare
dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale
cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe
incentivanti nellambito dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nellambito del DM 19 febbraio
2007.
Viene
effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al
conto energia?
Sì. LENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio
tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche
e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo
il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
Lacquisto
dellimpianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è
compatibile con il conto energia?
Si.
Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti
sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In
alternativa è possibile avere una lista di installatori o
progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati.
Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria
o anche al sito web di ISES Italia (www.isesitalia.it), sezione
italiana della International Solar Energy Society
Vengono
eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della
collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità
delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi
dai soggetti responsabili.
REQUISITI
SOGGETTO RESPONSABILE
Se
una persona fisica è proprietaria di più immobili
in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno
degli immobili?
Si.
Il
proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare
dei pannelli sul tetto dellimmobile e richiedere un contatore
per immettere energia in rete, pur non avendo né installato,
né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura
di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dellimpianto fotovoltaico
è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza
non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio
di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario
e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.
REQUISITI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono
accedere allincentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del conto energia premia unicamente
gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole
reti isolate di cui allart. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico
punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri
impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19
febbraio 2007.
E
possibile accumulare lenergia fotovoltaica prodotta?
E possibile ed è particolarmente utile per gli impianti
fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna,
ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora
incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete lenergia
in eccesso rispetto ai consumi può:
essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione
è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che
scelgono il servizio di scambio sul posto);
essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione
in rete).
E
possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso
rispetto ai propri consumi?
E possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono
del servizio di scambio sul posto, lenergia elettrica immessa
in rete e non consumata nellanno di riferimento costituisce
un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che
può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a
quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, leventuale
credito residuo viene annullato;
-per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza
fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto,
è possibile cedere in rete, vendendola, lenergia non
consumata in loco.
E
possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente
utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dellassemblea condominiale
E possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti
già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non
già impiegati in altri impianti.
Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una
cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare
i costi?
La materia è regolata da Delibere dellAutorità
per lEnergia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a
carico del GSE.
Cosa
si intende per potenziamento dellimpianto fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in
un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta
di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica
delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo
di misura dellenergia prodotta, la produzione aggiuntiva è
pari allenergia totale prodotta a seguito dellintervento
di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra lincremento
di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
Cosa
si intende per rifacimento dellimpianto fotovoltaico?
E lintervento impiantistico-tecnologico eseguito su
un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta
la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici
e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata.
MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Chi effettua le letture dellenergia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della
potenza dellimpianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
- Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di
scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua
la rilevazione dellenergia elettrica prodotta, oltre allinstallazione
ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
- Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta lenergia
elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui limpianto
è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti
responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita allanno
solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia
elettrica presentata allUfficio Tecnico di Finanza;
-Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta lenergia
elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere
se avvalersi o meno del gestore di rete cui limpianto è
collegato per la rilevazione dellenergia prodotta. Anche in
questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al soggetto
attuatore, su base annuale e riferita allanno solare precedente,
copia della dichiarazione presentata allUfficio Tecnico di
Finanza.
Cosa si intende per codice con il quale è identificato
limpianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica
le misure?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve
richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice
che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
I principali gestori di rete locali hanno garantito la disponibilità
ad utilizzare il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla
delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT
123 E 12345678 K
costituito da:
-codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
-codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che
garantisce l´univocità del distributore -assegnato
da Terna a ciascun distributore
-codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ´E´
per ENERGIA ELETTRICA
-codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo)
di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di
prelievo
-chiave di controllo: opzionale.
Come vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del gestore
di rete locale o di altro soggetto abilitato/incaricato per il servizio
di misura, sarà lo stesso a comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si occupi direttamente del
servizio di misura, le letture saranno comunicate attraverso il
portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID
e Password fornite a valle della comunicazione
Quando
iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione
e sono calcolati dal momento dellentrata in esercizio dellimpianto.
Con
quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati
con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello
dinvio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto
responsabile o gestore di rete).
In
quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute
in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo
della comunicazione al GSE.
Può
essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto
diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto
nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere
quelle del cessionario.
È
possibile la cessione del credito?
Si.
Come deve essere comunicata leventuale cessione del credito?
La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo ufficiale
giudiziario.
Quali
requisiti deve avere latto di cessione del credito?
La procedura prevede che latto di cessione dei crediti (ed
eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile allincasso,
presenti:
-a firma autenticata ;
-nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica,
lattestazione dei poteri di firma del sottoscrittore devono
essere dimostrati attraverso certificazione notarile o idoneo documento
della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con
data del certificato non anteriore a 90 giorni dallatto di
significazione);
notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario
Vi sono altre modalità operative per attivare la cessione
del credito?
La comunicazione di cessione del credito può avvenire mediante
una procedura semplificata nel caso in cui il soggetto cessionario
sia un primario Istituto bancario che abbia sottoscritto con il
GSE apposito accordo quadro.
Cosa
si intende per informazioni sui pagamenti evidenziata
nella scheda anagrafica?
Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile decide
di ricevere le informazioni relative ai pagamenti effettuati.
La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica
e può essere:
- WEB: il soggetto responsabile accedendo al portale vede i dettagli
relativi al pagamento (importo, periodo di competenza, data valuta,
coordinate bancarie)
- POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile viene recapitato un
avviso di pagamento cartaceo che riporta tutte le informazioni relative
al pagamento.
Viene
inviata una mail di avviso di pagamento?
Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà
prevista in futuro lattivazione di tale procedura.
Il
gestore di rete locale può pretendere che limpianto
resti in servizio per 20 anni? E se limpianto dovesse essere
fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione
delledificio?
Il gestore non può pretendere che limpianto resti in
servizio per 20 anni. Poiché lincentivazione è
in conto energia limpianto ha diritto alla tariffa incentivante
per un massimo di 20 anni solo a fronte dellenergia effettivamente
prodotta.
ALTRE
FORME DI REMUNERAZIONE DELLENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
In
aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che
remunerano lelettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di
un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in
alternativa:
-vendere lenergia elettrica prodotta sul mercato libero:
attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
attraverso la Borsa elettrica;
-vendere a prezzo amministrato lenergia elettrica prodotta
al gestore di rete cui limpianto è collegato;
-usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta
allimpresa distributrice competente sul territorio ove limpianto
è ubicato.
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili
solo le opzioni a. e b..
Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come
autoproduttore a fine anno allUTF solo leccedenza che
va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare
allUfficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale
energia prodotta.
Nel
caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo
amministrato lenergia elettrica prodotta al gestore di rete
cui limpianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe
di vendita?
La cessione in rete dellenergia prodotta da impianti a fonti
rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera
AEEG n° 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società
Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica lultimo giorno feriale
di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it);
i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata
come Comma 30.1 a)) e sono relativi al mese precedente
a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può
optare per un prezzo unico allatto della stipula della convenzione
con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi
due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi
minimi:
-da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh;
-da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 €/MWh;
-da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 €/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti allanno 2007, sono aggiornati
dallAutorità per lenergia elettrica ed il gas
su base annuale, applicando ai valori in vigore nellanno solare
precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati
dallISTAT.
ASPETTI
FISCALI
Il
contributo è soggetto ad IVA?
No.
Il
contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile,
in particolar modo dallapplicabilità ai redditi percepiti
dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime
previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento
da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità
di tassazione di tali contributi
ALCUNI
ESEMPI DI IMPIANTI - VALUTAZIONE ECONOMICA
Presupposti:
- stima producibilità annua per KW di impianto fotovoltaico:
nord Italia: 1100 KWh;
centro Italia: 1300 KWh;
sud Italia: 1500 KWh;
- consumo dell'utenza pari all'energia prodotta;
- 0,16 €/KWh: stima del costo in acquisto, facendo una media
tra quelle che sono le diverse tariffe applicate alle utenze residenziali
o business.
- tariffa di vendita dell'energia 0,095€/kWh
Le valutazioni economiche sono delle stime indicative.
Per ulteriori informazioni tecniche e/o per ricevere un preventivo,
contattateci: info@vpsolar.com
Esempio
1: Impianto da 3 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,40 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,44 €/kWh
impianti integrati: 0,49 €/kWh
|
|
Tipologia impianto
|
Producibilità annua KWh
|
Guadagno Conto Energia annuo
|
Risparmio autoconsumo annuo
|
Totale beneficio annuo
|
Stima costo impianto (IVA esclusa)
|
Tempo di ritorno investimento
|
Rendimento lordo annuo
|
Guadagno in 20 anni
|
|
Nord
|
Non integrato
|
3.300
|
€
1.320
|
€
528
|
€
1.848
|
€
18.000
|
9,7
anni
|
10%
|
€
18.960
|
|
Parzialmente integrato
|
3.300
|
€
1.452
|
€
528
|
€
1.980
|
€
18.000
|
9,1
anni
|
11%
|
€
21.600
|
|
Integrato
|
3.300
|
€
1.617
|
€
528
|
€
2.145
|
€
18.000
|
8,4
anni
|
12%
|
€
24.900
|
|
Centro
|
Non integrato
|
3.900
|
€
1.560
|
€
624
|
€
2.184
|
€
18.000
|
8,2
anni
|
12%
|
€
25.680
|
|
Parzialmente integrato
|
3.900
|
€
1.716
|
€
624
|
€
2.340
|
€
18.000
|
7,7
anni
|
13%
|
€
28.800
|
|
Integrato
|
3.900
|
€
1.911
|
€
624
|
€
2.535
|
€
18.000
|
7,1
anni
|
14%
|
€
32.700
|
|
Sud
|
Non integrato
|
4.500
|
€
1.800
|
€
720
|
€
2.520
|
€
18.000
|
7,1
anni
|
14%
|
€
32.400
|
|
Parzialmente integrato
|
4.500
|
€
1.980
|
€
720
|
€
2.700
|
€
18.000
|
6,7
anni
|
15%
|
€
36.000
|
|
Integrato
|
4.500
|
€
2.205
|
€
720
|
€
2.925
|
€
18.000
|
6,1
anni
|
16%
|
€
40.500
|
Esempio
2: Impianto da 5 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,38 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,42 €/kWh
impianti integrati: 0,46 €/kWh
|
|
Tipologia impianto
|
Producibilità annua KWh
|
Guadagno Conto Energia annuo
|
Risparmio autoconsumo annuo
|
Totale beneficio annuo
|
Stima costo impianto (IVA esclusa)
|
Tempo di ritorno investimento
|
Rendimento lordo annuo
|
Guadagno in 20 anni
|
|
Nord
|
Non integrato
|
5.500
|
€
2.090
|
€
880
|
€
2.970
|
€
29.000
|
9,7
anni
|
10%
|
€
30.400
|
|
Parzialmente integrato
|
5.500
|
€
2.310
|
€
880
|
€
3.190
|
€
29.000
|
9,1
anni
|
11%
|
€
34.800
|
|
Integrato
|
5.500
|
€
2.530
|
€
880
|
€
3.410
|
€
29.000
|
8,5
anni
|
12%
|
€
39.200
|
|
Centro
|
Non integrato
|
6.500
|
€
2.470
|
€
1.040
|
€
3.510
|
€
29.000
|
8,3
anni
|
12%
|
€
41.200
|
|
Parzialmente integrato
|
6.500
|
€
2.730
|
€
1.040
|
€
3.770
|
€
29.000
|
7,7
anni
|
13%
|
€
46.400
|
|
Integrato
|
6.500
|
€
2.990
|
€
1.040
|
€
4.030
|
€
29.000
|
7,2
anni
|
14%
|
€
51.600
|
|
Sud
|
Non integrato
|
7.500
|
€
2.850
|
€
1.200
|
€
4.050
|
€
29.000
|
7,2
anni
|
14%
|
€
52.000
|
|
Parzialmente integrato
|
7.500
|
€
3.150
|
€
1.200
|
€
4.350
|
€
29.000
|
6,7
anni
|
15%
|
€
58.000
|
|
Integrato
|
7.500
|
€
3.450
|
€
1.200
|
€
4.650
|
€
29.000
|
6,2
anni
|
16%
|
€
64.000
|
Esempio 3: Impianto da 20 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,38 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,42 €/kWh
impianti integrati: 0,46 €/kWh
|
|
Tipologia impianto
|
Producibilità annua KWh
|
Guadagno Conto Energia annuo
|
Risparmio autoconsumo annuo
|
Totale beneficio annuo
|
Stima costo impianto (IVA esclusa)
|
Tempo di ritorno investimento
|
Rendimento lordo annuo
|
Guadagno in 20 anni
|
|
Nord
|
Non integrato
|
22.000
|
€
8.360
|
€
3.520
|
€
11.880
|
€
114.000
|
9,6
anni
|
10%
|
€
123.600
|
|
Parzialmente integrato
|
22.000
|
€
9.240
|
€
3.520
|
€
12.760
|
€
114.000
|
8,9
anni
|
11%
|
€
142.200
|
|
Integrato
|
22.000
|
€
10.120
|
€
3.520
|
€
13.640
|
€
114.000
|
8,4
anni
|
12%
|
€
158.800
|
|
Centro
|
Non integrato
|
26.000
|
€
9.880
|
€
4.160
|
€
14.040
|
€
114.000
|
8,1
anni
|
12%
|
€
166.800
|
|
Parzialmente integrato
|
26.000
|
€
10.920
|
€
4.160
|
€
15.080
|
€
114.000
|
7,6
anni
|
13%
|
€
187.600
|
|
Integrato
|
26.000
|
€
11.960
|
€
4.160
|
€
16.120
|
€
114.000
|
7,1
anni
|
14%
|
€
208.400
|
|
Sud
|
Non integrato
|
30.000
|
€
11.400
|
€
4.800
|
€
16.200
|
€
114.000
|
7
anni
|
14%
|
€
210.000
|
|
Parzialmente integrato
|
30.000
|
€
12.600
|
€
4.800
|
€
17.400
|
€
114.000
|
6,5
anni
|
15%
|
€
234.000
|
|
Integrato
|
30.000
|
€
13.800
|
€
4.800
|
€
18.600
|
€
114.000
|
6,1
anni
|
16%
|
€
258.000
|
Esempio
4: Impianto da 50 KW
Tariffe Conto Energia:
impianti non integrati:0,36 €/kWh
impianti parzialmente integrati: 0,40 €/kWh
impianti integrati: 0,44 €/kWh
|
|
Tipologia impianto
|
Producibilità annua KWh
|
Guadagno Conto Energia annuo
|
Vendita di energia elettrica
|
Totale beneficio annuo
|
Stima costo impianto (IVA esclusa)
|
Tempo di ritorno investimento
|
Rendimento lordo annuo
|
Guadagno in 20 anni
|
|
Nord
|
Non integrato
|
55.000
|
€
19.800
|
€
5.225
|
€
25.025
|
€
280.000
|
11,2
anni
|
9%
|
€
220.500
|
|
Parzialmente integrato
|
55.000
|
€
22.000
|
€
5.225
|
€
27.225
|
€
280.000
|
10,3
anni
|
10%
|
€
264.500
|
|
Integrato
|
55.000
|
€
24.200
|
€
5.225
|
€
29.425
|
€
280.000
|
9,5
anni
|
11%
|
€
308.500
|
|
Centro
|
Non integrato
|
65.000
|
€
23.400
|
€
6.175
|
€
29.575
|
€
280.000
|
9,5
anni
|
11%
|
€
311.500
|
|
Parzialmente integrato
|
65.000
|
€
26.000
|
€
6.175
|
€
32.175
|
€
280.000
|
8,7
anni
|
11%
|
€
363.500
|
|
Integrato
|
65.000
|
€
28.600
|
€
6.175
|
€
34.775
|
€
280.000
|
8
anni
|
12%
|
€
415.500
|
|
Sud
|
Non integrato
|
75.000
|
€
27.000
|
€
7.125
|
€
34.125
|
€
280.000
|
8,2
anni
|
12%
|
€
402.500
|
|
Parzialmente integrato
|
75.000
|
€
30.000
|
€
7.125
|
€
37.125
|
€
280.000
|
7,5
anni
|
13%
|
€
462.500
|
|
Integrato
|
75.000
|
€
33.000
|
€
7.125
|
€
40.125
|
€
280.000
|
7
anni
|
14%
|
€
522.500
|
|